a cura di Antonio Bertelli
   
artelex: la rubrica che presenta tutte le nuove norme in materia di arte.
 
 




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artelex - tutela del patrimonio artistico e storico

 
 

 

Art. 38 del D.Lgs 17 agosto 2005 n. 189

L’art. 38 del D.Lgs 17 agosto 2005, n. 189, ha ridotto a trenta giorni il termine per l’attivazione, da parte del Soprintendente, della sottoposizione di opere pubbliche alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico. Limitazioni anche alla richiesta di approfondimenti istruttori, che è ammessa per una sola volta.
La riforma della legge 241/1990, legge in materia di procedimento amministrativo, ha reso sostanzialmente superabili le espressioni di dissenso espresse dalle autorità poste alle tutela del patrimonio storico artistico in seno alla conferenza di sevizi. Infatti, ai sensi dell’art. 14 quater, il dissenso di un’autorità preposta alla tutela del patrimonio storico artistico, espressa in seno alla conferenza di servizi, è superabile previa rimessione del contrasto al consiglio dei ministri o ad organi di vertice di rappresentanza mista ove vi sia il coinvolgimento di interessi nazionali, regionali, locali. Si vulnera in tal modo il presidio a favore del patrimonio storico artistico del nostro Paese, che diviene così recessivo a favore di interessi politici generali.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 372/2004

La sentenza della Corte Costituzionale n. 372/2004 ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in merito all’art. 4 dello statuto della Regione Toscana che individua tra le finalità prioritarie della regione la “tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico”. In particolare il Presidente del Consiglio sosteneva l’illegittimità di tale norma in quanto la competenza legislativa in materia di tutela dei beni culturali è esclusivamente riservata al Parlamento nazionale dall’art. 117 della Costituzione. La Corte Costituzionale ritiene invece che gli statuti regionali possano avere legittimamente un contenuto eventuale con riguardo a tutte le questioni ritenute di interesse per la comunità regionale anche se queste ricadono su materie ove la regione non ha competenza legislativa. Tuttavia le enunciazioni di tal genere hanno per la Corte un significato politico ma non anche un’efficacia giuridica. Si ricorda che in un’altra sentenza, la 9/2004, la Corte Costituzionale valorizza il dettato di cui al terzo comma dell'art. 118, ove è prescritto che la legge statale disciplini forme di intesa e coordinamento tra Stato e Regioni nella materia della tutela dei beni culturali.
Con Decreto del Ministero per i beni e le attività culturali 25 gennaio 2005, (G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005) sono stati approvati i criteri e le modalita' per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprieta' delle persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La norma si rende necessaria perchè la mancata verifica dell’interesse culturale consente, con la nuova normativa dettata dal codice dei beni culturali, l’alienabilità del bene.

Sentenza 360/00 6 giugno 2002

La Corte di Giustizia delle Comunità Europee ha emanato una
importante sentenza in materia di diritti d'autore. La sentenza 360/00 6
giugno 2002 stabilisce che sia vietata ogni discriminazione in base alla
nazionalità circa la protezione del diritto di autore: se uno Stato membro
ha una legislazione che tutela il diritto d'autore per 70 anni, questa
normativa è applicabile all'interno dello Stato automaticamente, per tutti i
cittadini comunitari; inoltre la norma è applicabile anche alle opere di un
autore europeo già deceduto al momento dell'entrata in vigore del trattato
C.E.E.

D.M. 19 luglio 2002, pubblicato su G.U. n.183, suppl.ordinario n.163

    Con D.M. 19 luglio 2002, pubblicato su G.U. n.183, suppl.ordinario n.163, sono stati individuati mediante dati catastali i beni immobili di proprieta’ dello Stato, appartenenti al patrimonio disponibile e indisponibile . Tra loro figurano anche numerosi beni culturali. Poiche’ il D.M. in parola e’ predisposto ai sensi della legge 23 gennaio 2001, n.410 che reca disposizioni in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare, e’ auspicabile che a questa ricognizione degli immobili dello Stato segua la dichiarazione d’interesse, con apposizione del vincolo per i beni culturali, e cio’ preventivamente all’eventuale trasferimento dalla proprieta’ pubblica a favore della ‘Patrimonio spa’ (societa’ di diritto privato costituita ad hoc per dimettere il patrimonio immobiliare pubblico). Ove questo non accadesse i beni trasferiti sarebbero automaticamente da considerarsi beni disponibili, soggetti alla normativa di diritto comune, con tutte le ovvie conseguenze circa il loro regime e la loro disponibilita’. Per ciò che attiene l’alienabilita’ dei beni di interesse storico e artistico, oltre agli artt. 822 e ss. del codice civile vedi anche il D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490 e il D.P.R. 7 settembre 2000, n.283
 
   




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