|
legge 23 febbraio 2005, n. 12
La Regione Campania, con legge 23 febbraio 2005, n. 12, ha approvato norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale. Si tratta di una delle prime leggi approvate dopo la riforma del titolo V° della Costituzione che ha attribuito alle regioni la competenza in materia di “valorizzazione di beni culturali”. La legge prevede una specifica procedura di attribuzione dello status di museo d’interesse regionale, condizione preliminare per ottenere finanziamenti e partecipare alla programmazione regionale
Il T.A.R. Lazio, con sentenza 28/09/05, n. 7590, ha ritenuto illegittimo l’affidamento senza gara di un servizio di bookshop ed editoria di un museo (la galleria nazionale d’arte moderna aveva affidato tale servizio alla Electa Mondatori). La sentenza stabilisce il criterio generale della necessità di esperimento di procedure comparative tra più progetti presentati.
conferma art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004
Il codice dei beni culturali, per quanto riguarda la gestione dei musei e degli altri istituti di cultura, conferma all’115, quanto già contenuto nell’art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004. In ragione di ciò questi servizi, ove appartenenti ad enti locali, non potranno più essere affidati a terzi, nemmeno sulla base di procedure di evidenza pubblica. La norma nega non solo la cosiddetta privatizzazione dei musei (opzione inesistente nemmeno con la previgente normativa) ma anche la possibilità di esternalizzare i servizi individuando associazioni, onlus, fondazioni ed altre organizzazioni no profit disponibili collaborare con le pubbliche amministrazioni nella logica di un proficuo rapporto pubblico – privato. Anche la gestione tramite società di capitale viene ridotta poichè sarà consentita solo a favore di società a capitale interamente pubblico (la previgente normativa prevedeva società a capitale misto pubblico privato). Rimane la possibilità di affidare i servizi culturali a : istituzioni; Aziende speciali; Società di Capitali miste, associazioni e fondazioni partecipate da Enti locali. La concessione a terzi, è invece prevista per i musei statali mentre rimane inalterato quanto già stabilito dalla precedente normativa in materia di servizi aggiuntivi, quali punti di vendita, servizi d’accoglienza...
Il codice abroga inoltre la normativa che aveva introdotto l’adozione di standard nella gestione dei musei e servizi culturali e che tanto interesse aveva suscitato tra gli operatori (artt. 148 ss. D.Lgs. n.112/1998) e consentito allo stesso ministero di approvare un innovativo documento in proposito. Adesso l’art. 114 si limita a stabilire che Stato ed enti locali fissino livelli uniformi di qualità limitatamente alle iniziative di valorizzazione.
Sentenza n. 272/2004
La Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che regola le forme di gestione dei servizi privi di rilevanza economica, tra i quali sono tradizionalmente annoverati i servizi culturali (musei, biblioteche, teatri...). Dunque su questa materia dovrebbe avere competenza la legislazione regionale, anche se, per ciò che attiene ai musei opera anche l’art. 115 del codice dei beni culturali, il quale, pur essendo sostanzialmente riproduttivo dell’art.113 bis ora dichiarato illegittimo, non è ancora passato al vaglio formale della Suprema corte. Insomma la materia è in una fase di grande incertezza per ciò che attiene al sistema delle fonti e non è escluso che la Corte debba intervenire nuovamente per chiarire il quadro normativo di riferimento.
conferma art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004
Il codice dei beni culturali, per quanto riguarda la gestione dei musei e degli altri istituti di cultura, conferma all’115, quanto già contenuto nell’art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004. In ragione di ciò questi servizi, ove appartenenti ad enti locali, non potranno più essere affidati a terzi, nemmeno sulla base di procedure di evidenza pubblica. La norma nega non solo la cosiddetta privatizzazione dei musei (opzione inesistente nemmeno con la previgente normativa) ma anche la possibilità di esternalizzare i servizi individuando associazioni, onlus, fondazioni ed altre organizzazioni no profit disponibili collaborare con le pubbliche amministrazioni nella logica di un proficuo rapporto pubblico – privato. Anche la gestione tramite società di capitale viene ridotta poichè sarà consentita solo a favore di società a capitale interamente pubblico (la previgente normativa prevedeva società a capitale misto pubblico privato). Rimane la possibilità di affidare i servizi culturali a : istituzioni; Aziende speciali; Società di Capitali miste, associazioni e fondazioni partecipate da Enti locali. La concessione a terzi, è invece prevista per i musei statali mentre rimane inalterato quanto già stabilito dalla precedente normativa in materia di servizi aggiuntivi, quali punti di vendita, servizi d’accoglienza...
Il codice abroga inoltre la normativa che aveva introdotto l’adozione di standard nella gestione dei musei e servizi culturali e che tanto interesse aveva suscitato tra gli operatori (artt. 148 ss. D.Lgs. n.112/1998) e consentito allo stesso ministero di approvare un innovativo documento in proposito. Adesso l’art. 114 si limita a stabilire che Stato ed enti locali fissino livelli uniformi di qualità limitatamente alle iniziative di valorizzazione.
Art.14 del Decreto legge 30.09.2003
L’art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria definitivamente approvata in data 18.12.2003 introduce modifiche al regime di gestione dei servizi culturali degli enti locali (musei, biblioteche..) Infatti tali servizi non potranno più essere più affidati a terzi, nemmeno sulla base di procedure di evidenza pubblica. La norma nega non solo la cosiddetta privatizzazione dei musei (opzione inesistente nemmeno con la previgente normativa) ma anche la possibilità di esternalizzare i servizi individuando associazioni, onlus, fondazioni ed altre organizzazioni no profit disponibili collaborare con le pubbliche amministrazioni nella logica di un proficuo rapporto pubblico – privato. Anche la gestione tramite società di capitale viene ridotta poichè sarà consentita solo a favore di società a capitale interamente pubblico (la previgente normativa prevedeva società a capitale misto pubblico privato). Rimane la possibilità di affidare i servizi culturali a : istituzioni; Aziende speciali; Società di Capitali miste, associazioni e fondazioni partecipate da Enti locali.
Sentenza (23 maggio-
4 giugno 2003, n. 185)
La Corte Costituzionale ha pronunciato
unimportante sentenza (23 maggio- 4 giugno 2003, n.
185) relativa alla legittimita costituzionale dellart.
52 del T.U. n.490/1999 recante norme in materia di studi
dartista. Larticolo 52 predetto stabilisce infatti
che gli studi dartista, il cui contenuto in opere,
documenti, cimeli sia tutelato per il valore storico, non
siano soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla
normativa in materia di locazioni. La Corte ha ritenuto
la norma costituzionalmente illegittima: infatti, fermo
restando che gli studi dartista di valore storico
sono qualificabili come beni culturali, tale qualifica garantisce
linamovibilita di quanto in essi contenuto e
la immutabilita della destinazione duso. Ne
consegue che lulteriore aggravio posto dallart.52,
caratterizzandosi come una sorta di interdizione ad
aeternitatem, si rivela del tutto esuberante rispetto
alla finalita di tutela perseguita.
Provvedimenti istitutivi
di biglietti - pubblicati in G.U. n. 114 del 19-5-2003 e n.
131 del 9-6-2003
Continua la istituzione di biglietti
integrati validi per la visita di piu musei, istituzioni,
iniziative culturali: gli ultimi riguardano la Galleria
degli Uffizi visitabile cumulativamente alla mostra LItaliano
e gli Italiani, la citta di Modena, il Museo
nazionale di Napoli in occasione della realizzazione della
mostra Storia di uneruzione Pompei, Ercolano,
Oplontis ove diventa possibile svolgere un percorso
integrato dei musei, il Museo nazionale di Reggio Calabria
in occasione della realizzazione della mostra I Normanni.
I provvedimenti istitutivi di tali biglietti sono stati
pubblicati rispettivamente con GU n. 114 del 19-5-2003 e
n. 131 del 9-6-2003. I biglietti dingresso dei musei
sono stati introdotti in Italia molto recentemente: infatti
prima del Decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n.507 lentrata
nelle istituzioni culturali era consentita solo apparentemente
attraverso un biglietto, il quale rappresentava un versamento
di tipo fiscale. La defiscalizzazione ha consentito una
gestione piu flessibile e piu in linea con lautonomia
museale. Nel 2002 e stato istituito un comitato per
i biglietti dingresso musei presso il Ministero per
i Beni e le attivita Culturali. In materia vedi anche
lart.100 delD.Lgs29 ottobre 1999, n.490.
Legge 17 aprile 2003
- pubblicata su G.U.R.I. n. 96 del 26.04.03
Con legge 17 aprile 2003, pubblicata su
G.U.R.I. n. 96 del 26.04.03 e stato istituito il Museo
Nazionale della Shoah. Il museo ha sede a Ferrara si propone
come luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione
le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dellOlocausto.
Decreto
- pubblicato su G.U.R.I. n. 86 del 12 4 2003
Il Ministero con decreto pubblicato
su G.U.R.I. n. 86 del 12 4 2003 continua la politica della
istituzione di biglietti integrati e cumulativi introducendo:
il biglietto cumulativo per tutti i musei di Arezzo; il
biglietto integrato valido per museo di Brera, cenacolo
Vinciano, museo teatrale di Milano.
Decreto 27 febbraio
2003 - pubblicato in G.U. n. 61 del 14.03.03
La settimana per la cultura si svolgera
questanno dal 5 all 11 maggio; in tale settimana,
al fine di aumentare e migliorare la fruizione dei luoghi
darte e stato stabilito lingresso gratuito
nelle sedi espositive statali, di competenza della direzione
per i beni architettonici e il paesaggio. La decisione e
stata assunta con decreto 27 febbraio 2003 pubblicato in G.U.
n. 61 del 14.03.03
Circolare 12 novembre2002, n. 34 -pubblicata
su G.U.R.I. n.272 del 20.11.02
La circolare del Ministero delle Finanze
12.11.2002, n. 34, pubblicata su
G.U.R.I. n.272 del 20.11.02 chiarisce che le raccolte d'arte,
le
collezioni, le pinacoteche pubbliche statali sono da considerarsi,
ai fini
inventariali, come beni immobili e non come università
di mobili. Tale
precisazione potrebbe rilevare anche ai fini delle politiche
di dismissione
dei beni immobili che difatti hanno come momento iniziale
della procedura,
proprio l'inventariazione.
D.M. 10 settembre 2002 - pubblicato
su G.U.R.I. n.260 del 06.11.02
Il decreto del Ministro delle finanze
10 settembre 2002 (pubblicato su
G.U.R.I. n.260 del 06.11.02), stabilisce che per le mostre
e le
manifestazioni culturali organizzate da Stato o pubbliche
amministrazioni, è
consentito, fino all'importo di euro 130.000,00, il ricorso
alle procedure
semplificate di spesa previste nel D.P.R. 20.08.01, n. 384.
In sostanza è possibile spendere sino all'importo
suddetto, previa richiesta
di almeno cinque preventivi, senza precedente pubblicazione
di bandi di
gara. Inoltre i contratti che conseguono potranno essere
stipulati o con
scrittura privata, o, più semplicemente, tramite
scambio di corrispondenza.
Per quanto riguarda le procedure ove la spesa è superiore
a 130.000,00 euro
rimangono ferme le norme precedenti ed in particolare il
D.P.R. 573
18.4.1994, n.573; il D.Lgs 24.7.1992, n.358; il D.Lgs 17.3.157.
Accordo - pubblicato su G.U.R.I. n. 256 in data 31.10.02.
In caso di indizione di scioperi i
musei e gli istituti culturali potranno
rimanere chiusi al pubblico. Lo esplicita l'accordo sulla
regolamentazione
delle prestazioni indispensabili siglato tra la commissione
di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali e le
organizzazioni sindacali e pubblicato su G.U.R.I. n. 256
in data 31.10.02.
L'accordo prevede infatti che in caso di scipero sia assicurata
solo
l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali, e, per
quanto riguardai
giardini zoologici, l'intervento sanitario, igienico e di
somministrazione
vitto agli animali. la e 0a
D.M. 3 maggio 2002 pubblicato su G.U. n.219
del 18.9.2002
Il Ministero per i Beni e le attivita
culturali ha prorogato al 31 dicembre 2002 la vendita sperimentale
di museum card con validita annuale, di
tre giorni, giornaliera, che consente laccesso libero
ai musei di Genova ed in particolare alle gallerie di Palazzo
Reale e di palazzo Spinola. Liniziativa fa parte di
un progetto sperimentale avviato con decreto ministeriale
1° marzo 2001 ed è stata proposta e curata dalla
soprintendenza per i Beni architettonici di Genova. Il provvedimento
e stato approvato con D.M. 3 maggio 2002 pubblicato
su G.U. n.219 del 18.9.2002. Il quadro normativo in materia
di ingresso ai musei e il seguente: i decreti ministeriali
11 dicembre 1997 e, n.507 e 28 settembre 1999, n. 375, hanno
trasformato la vecchia e anacronistica tassa governativa in
biglietti dingresso; lart. 100 del D.Lgs 29 ottobre
1999, n.490 regola in linea generale i biglietti dingresso
ai musei e monumenti statali prevedendo gli eventuali casi
di libero accesso, di gratuita, le modalita di
emissione, la destinazione degli introiti; il D.M. 5 marzo
2002 ha costituito un comitato per i biglietti dngresso
ai musei con il compito di coordinare la materia; per quanto
riguarda i biglietti dei musei degli Enti locali il riferimento
e dato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.
|