a cura di Antonio Bertelli
   
artelex: la rubrica che presenta tutte le nuove norme in materia di arte.
 
 



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artelex - musei e altre istituzioni culturali
 

 

legge 23 febbraio 2005, n. 12


La Regione Campania, con legge 23 febbraio 2005, n. 12, ha approvato norme in materia di musei e di raccolte di enti locali e di interesse locale. Si tratta di una delle prime leggi approvate dopo la riforma del titolo V° della Costituzione che ha attribuito alle regioni la competenza in materia di “valorizzazione di beni culturali”. La legge prevede una specifica procedura di attribuzione dello status di museo d’interesse regionale, condizione preliminare per ottenere finanziamenti e partecipare alla programmazione regionale Il T.A.R. Lazio, con sentenza 28/09/05, n. 7590, ha ritenuto illegittimo l’affidamento senza gara di un servizio di bookshop ed editoria di un museo (la galleria nazionale d’arte moderna aveva affidato tale servizio alla Electa Mondatori). La sentenza stabilisce il criterio generale della necessità di esperimento di procedure comparative tra più progetti presentati.

conferma art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004


Il codice dei beni culturali, per quanto riguarda la gestione dei musei e degli altri istituti di cultura, conferma all’115, quanto già contenuto nell’art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004. In ragione di ciò questi servizi, ove appartenenti ad enti locali, non potranno più essere affidati a terzi, nemmeno sulla base di procedure di evidenza pubblica. La norma nega non solo la cosiddetta privatizzazione dei musei (opzione inesistente nemmeno con la previgente normativa) ma anche la possibilità di esternalizzare i servizi individuando associazioni, onlus, fondazioni ed altre organizzazioni no profit disponibili collaborare con le pubbliche amministrazioni nella logica di un proficuo rapporto pubblico – privato. Anche la gestione tramite società di capitale viene ridotta poichè sarà consentita solo a favore di società a capitale interamente pubblico (la previgente normativa prevedeva società a capitale misto pubblico privato). Rimane la possibilità di affidare i servizi culturali a : istituzioni; Aziende speciali; Società di Capitali miste, associazioni e fondazioni partecipate da Enti locali. La concessione a terzi, è invece prevista per i musei statali mentre rimane inalterato quanto già stabilito dalla precedente normativa in materia di servizi aggiuntivi, quali punti di vendita, servizi d’accoglienza... Il codice abroga inoltre la normativa che aveva introdotto l’adozione di standard nella gestione dei musei e servizi culturali e che tanto interesse aveva suscitato tra gli operatori (artt. 148 ss. D.Lgs. n.112/1998) e consentito allo stesso ministero di approvare un innovativo documento in proposito. Adesso l’art. 114 si limita a stabilire che Stato ed enti locali fissino livelli uniformi di qualità limitatamente alle iniziative di valorizzazione.

Sentenza n. 272/2004


La Corte Costituzionale con sentenza n. 272/2004 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113 bis del D.Lgs. n. 267/2000 che regola le forme di gestione dei servizi privi di rilevanza economica, tra i quali sono tradizionalmente annoverati i servizi culturali (musei, biblioteche, teatri...). Dunque su questa materia dovrebbe avere competenza la legislazione regionale, anche se, per ciò che attiene ai musei opera anche l’art. 115 del codice dei beni culturali, il quale, pur essendo sostanzialmente riproduttivo dell’art.113 bis ora dichiarato illegittimo, non è ancora passato al vaglio formale della Suprema corte. Insomma la materia è in una fase di grande incertezza per ciò che attiene al sistema delle fonti e non è escluso che la Corte debba intervenire nuovamente per chiarire il quadro normativo di riferimento.

conferma art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004


Il codice dei beni culturali, per quanto riguarda la gestione dei musei e degli altri istituti di cultura, conferma all’115, quanto già contenuto nell’art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria 2004. In ragione di ciò questi servizi, ove appartenenti ad enti locali, non potranno più essere affidati a terzi, nemmeno sulla base di procedure di evidenza pubblica. La norma nega non solo la cosiddetta privatizzazione dei musei (opzione inesistente nemmeno con la previgente normativa) ma anche la possibilità di esternalizzare i servizi individuando associazioni, onlus, fondazioni ed altre organizzazioni no profit disponibili collaborare con le pubbliche amministrazioni nella logica di un proficuo rapporto pubblico – privato. Anche la gestione tramite società di capitale viene ridotta poichè sarà consentita solo a favore di società a capitale interamente pubblico (la previgente normativa prevedeva società a capitale misto pubblico privato). Rimane la possibilità di affidare i servizi culturali a : istituzioni; Aziende speciali; Società di Capitali miste, associazioni e fondazioni partecipate da Enti locali. La concessione a terzi, è invece prevista per i musei statali mentre rimane inalterato quanto già stabilito dalla precedente normativa in materia di servizi aggiuntivi, quali punti di vendita, servizi d’accoglienza... Il codice abroga inoltre la normativa che aveva introdotto l’adozione di standard nella gestione dei musei e servizi culturali e che tanto interesse aveva suscitato tra gli operatori (artt. 148 ss. D.Lgs. n.112/1998) e consentito allo stesso ministero di approvare un innovativo documento in proposito. Adesso l’art. 114 si limita a stabilire che Stato ed enti locali fissino livelli uniformi di qualità limitatamente alle iniziative di valorizzazione.

Art.14 del Decreto legge 30.09.2003


L’art.14 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria definitivamente approvata in data 18.12.2003 introduce modifiche al regime di gestione dei servizi culturali degli enti locali (musei, biblioteche..) Infatti tali servizi non potranno più essere più affidati a terzi, nemmeno sulla base di procedure di evidenza pubblica. La norma nega non solo la cosiddetta privatizzazione dei musei (opzione inesistente nemmeno con la previgente normativa) ma anche la possibilità di esternalizzare i servizi individuando associazioni, onlus, fondazioni ed altre organizzazioni no profit disponibili collaborare con le pubbliche amministrazioni nella logica di un proficuo rapporto pubblico – privato. Anche la gestione tramite società di capitale viene ridotta poichè sarà consentita solo a favore di società a capitale interamente pubblico (la previgente normativa prevedeva società a capitale misto pubblico privato). Rimane la possibilità di affidare i servizi culturali a : istituzioni; Aziende speciali; Società di Capitali miste, associazioni e fondazioni partecipate da Enti locali.

Sentenza (23 maggio- 4 giugno 2003, n. 185)


La Corte Costituzionale ha pronunciato un’importante sentenza (23 maggio- 4 giugno 2003, n. 185) relativa alla legittimita’ costituzionale dell’art. 52 del T.U. n.490/1999 recante norme in materia di studi d’artista. L’articolo 52 predetto stabilisce infatti che gli studi d’artista, il cui contenuto in opere, documenti, cimeli sia tutelato per il valore storico, non siano soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa in materia di locazioni. La Corte ha ritenuto la norma costituzionalmente illegittima: infatti, fermo restando che gli studi d’artista di valore storico sono qualificabili come beni culturali, tale qualifica garantisce l’inamovibilita’ di quanto in essi contenuto e la immutabilita’ della destinazione d’uso. Ne consegue che l’ulteriore aggravio posto dall’art.52, caratterizzandosi come una sorta di ‘interdizione ad aeternitatem’, si rivela del tutto esuberante rispetto alla finalita’ di tutela perseguita.

Provvedimenti istitutivi di biglietti - pubblicati in G.U. n. 114 del 19-5-2003 e n. 131 del 9-6-2003

Continua la istituzione di biglietti integrati validi per la visita di piu’ musei, istituzioni, iniziative culturali: gli ultimi riguardano la Galleria degli Uffizi visitabile cumulativamente alla mostra ‘L’Italiano e gli Italiani’, la citta’ di Modena, il Museo nazionale di Napoli in occasione della realizzazione della mostra ‘Storia di un’eruzione Pompei, Ercolano, Oplontis’ ove diventa possibile svolgere un percorso integrato dei musei, il Museo nazionale di Reggio Calabria in occasione della realizzazione della mostra ‘I Normanni’. I provvedimenti istitutivi di tali biglietti sono stati pubblicati rispettivamente con GU n. 114 del 19-5-2003 e n. 131 del 9-6-2003. I biglietti d’ingresso dei musei sono stati introdotti in Italia molto recentemente: infatti prima del Decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n.507 l’entrata nelle istituzioni culturali era consentita solo apparentemente attraverso un biglietto, il quale rappresentava un versamento di tipo fiscale. La defiscalizzazione ha consentito una gestione piu’ flessibile e piu’ in linea con l’autonomia museale. Nel 2002 e’ stato istituito un comitato per i biglietti d’ingresso musei presso il Ministero per i Beni e le attivita’ Culturali. In materia vedi anche l’art.100 delD.Lgs29 ottobre 1999, n.490.

Legge 17 aprile 2003 - pubblicata su G.U.R.I. n. 96 del 26.04.03


    Con legge 17 aprile 2003, pubblicata su G.U.R.I. n. 96 del 26.04.03 e’ stato istituito il Museo Nazionale della Shoah. Il museo ha sede a Ferrara si propone come luogo simbolico per conservare nella memoria della nazione le drammatiche vicende delle persecuzioni razziali e dell’Olocausto.

Decreto - pubblicato su G.U.R.I. n. 86 del 12 4 2003

Il Ministero con decreto pubblicato su G.U.R.I. n. 86 del 12 4 2003 continua la politica della istituzione di biglietti integrati e cumulativi introducendo: il biglietto cumulativo per tutti i musei di Arezzo; il biglietto integrato valido per museo di Brera, cenacolo Vinciano, museo teatrale di Milano.

Decreto 27 febbraio 2003 - pubblicato in G.U. n. 61 del 14.03.03


    La settimana per la cultura si svolgera’ quest’anno dal 5 all’ 11 maggio; in tale settimana, al fine di aumentare e migliorare la fruizione dei luoghi d’arte e’ stato stabilito l’ingresso gratuito nelle sedi espositive statali, di competenza della direzione per i beni architettonici e il paesaggio. La decisione e’ stata assunta con decreto 27 febbraio 2003 pubblicato in G.U. n. 61 del 14.03.03

Circolare 12 novembre2002, n. 34 -pubblicata su G.U.R.I. n.272 del 20.11.02

La circolare del Ministero delle Finanze 12.11.2002, n. 34, pubblicata su
G.U.R.I. n.272 del 20.11.02 chiarisce che le raccolte d'arte, le
collezioni, le pinacoteche pubbliche statali sono da considerarsi, ai fini
inventariali, come beni immobili e non come università di mobili. Tale
precisazione potrebbe rilevare anche ai fini delle politiche di dismissione
dei beni immobili che difatti hanno come momento iniziale della procedura,
proprio l'inventariazione.


D.M. 10 settembre 2002 - pubblicato su G.U.R.I. n.260 del 06.11.02

Il decreto del Ministro delle finanze 10 settembre 2002 (pubblicato su
G.U.R.I. n.260 del 06.11.02), stabilisce che per le mostre e le
manifestazioni culturali organizzate da Stato o pubbliche amministrazioni, è
consentito, fino all'importo di euro 130.000,00, il ricorso alle procedure
semplificate di spesa previste nel D.P.R. 20.08.01, n. 384.
In sostanza è possibile spendere sino all'importo suddetto, previa richiesta
di almeno cinque preventivi, senza precedente pubblicazione di bandi di
gara. Inoltre i contratti che conseguono potranno essere stipulati o con
scrittura privata, o, più semplicemente, tramite scambio di corrispondenza.
Per quanto riguarda le procedure ove la spesa è superiore a 130.000,00 euro
rimangono ferme le norme precedenti ed in particolare il D.P.R. 573
18.4.1994, n.573; il D.Lgs 24.7.1992, n.358; il D.Lgs 17.3.157.


Accordo - pubblicato su G.U.R.I. n. 256 in data 31.10.02.

In caso di indizione di scioperi i musei e gli istituti culturali potranno
rimanere chiusi al pubblico. Lo esplicita l'accordo sulla regolamentazione
delle prestazioni indispensabili siglato tra la commissione di garanzia per
l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e le
organizzazioni sindacali e pubblicato su G.U.R.I. n. 256 in data 31.10.02.
L'accordo prevede infatti che in caso di scipero sia assicurata solo
l'ordinaria tutela e vigilanza dei beni culturali, e, per quanto riguardai
giardini zoologici, l'intervento sanitario, igienico e di somministrazione
vitto agli animali. la e 0a


D.M. 3 maggio 2002 pubblicato su G.U. n.219 del 18.9.2002

    Il Ministero per i Beni e le attivita’ culturali ha prorogato al 31 dicembre 2002 la vendita sperimentale di ‘museum card’ con validita’ annuale, di tre giorni, giornaliera, che consente l’accesso libero ai musei di Genova ed in particolare alle gallerie di Palazzo Reale e di palazzo Spinola. L’iniziativa fa parte di un progetto sperimentale avviato con decreto ministeriale 1° marzo 2001 ed è stata proposta e curata dalla soprintendenza per i Beni architettonici di Genova. Il provvedimento e’ stato approvato con D.M. 3 maggio 2002 pubblicato su G.U. n.219 del 18.9.2002. Il quadro normativo in materia di ingresso ai musei e’ il seguente: i decreti ministeriali 11 dicembre 1997 e, n.507 e 28 settembre 1999, n. 375, hanno trasformato la vecchia e anacronistica tassa governativa in biglietti d’ingresso; l’art. 100 del D.Lgs 29 ottobre 1999, n.490 regola in linea generale i biglietti d’ingresso ai musei e monumenti statali prevedendo gli eventuali casi di libero accesso, di gratuita’, le modalita’ di emissione, la destinazione degli introiti; il D.M. 5 marzo 2002 ha costituito un comitato per i biglietti d’’ngresso ai musei con il compito di coordinare la materia; per quanto riguarda i biglietti dei musei degli Enti locali il riferimento e’ dato dal D.Lgs 18 agosto 2000, n.267.
 
   




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