a cura di Antonio Bertelli
   
artelex: la rubrica che presenta tutte le nuove norme in materia di arte.
 
 




per contatti, chiarimenti, suggerimenti scrivi ad artelex@artemania.it


artlex - contributi, risorse, investimenti, erogazioni per l'arte


 

 

contributi, risorse, investimenti, erogazioni per l'arte

D.L. 14.03.2005, convertito con legge 14.05.2005, n. 80

Il D.L. 14.03.2005, convertito con legge 14.05.2005, n. 80, ha introdotto la possibilità per le persone fisiche di erogare liberalità in denaro o in natura in favore di associazioni e fondazioni aventi per oggetto statutario la tutela, promozione, e valorizzazione di beni d’interesse artistico, con deduzione del reddito complessivo dichiarato fino all’ammontare di 70.000,00 euro. Tale norma apre anche alle persone fisiche la facoltà di deduzione dal reddito già introdotta nel nostro ordinamento per i redditi d’impresa.

D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173

È stato emanato il D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali si è dato un nuovo assetto e, in questo quadro, si è dotato di Direzioni regionali per i beni culturali e il paesaggio. Si tratta di un’idea risalente a proposte già avanzate negli anni 70 e poi accantonate, anche per le critiche degli studiosi. Il fine è quello di predisporsi alla cura dei rapporti tra il ministero e le regioni in modo da dotarsi in sede decentrata di strutture autorevoli e capaci di interloquire con le istituzioni regionali e locali,. Risulta dunque evidente la finalità politica di questa nuova istituzione; i nuovi spazi normativi e gestionali a favore di regioni ed enti locali, impongono al ministero di dotarsi di un presidio regionale dotato di competenze ed autorevolezza, quasi a trincea a fronte delle spinte regionaliste.

Modificate le norme relative ai biglietti d’ingresso a monumenti e musei: il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 222 del 28 settembre 2005 ha attribuito, in linea generale, alle direzioni regionali per i beni culturali la competenza in materia. Questi possono affidare a soggetti anche privati la concessione del servizio di biglietteria con il diritto di introitare come corrispettivo al massimo il 30% dell’entrata totale. I concessionari saranno scelti tramite affidamento secondo le norme in materia di appalti di servizi: in questo modo al servizio di biglietteria non si dovrebbero applicare le norme speciali relative ai servizi aggiuntivi di cui all’art. 117 del codice dei beni culturali.Sono anche previste procedure telematiche di vendita biglietti.

Art. 1, commi 303, 304, 305 legge finanziaria 2005

La legge finanziaria 2005 contiene all’art. 1, commi 303, 304, 305, una nuova procedura di concessione a privati di beni culturali di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali: la novità consiste nel fatto che i privati possono eseguire interventi di restauro, previo accordo con l’ente proprietario, in modo da poter detrarre dal canone di concessione le spese sostenute dal concessionario per il suddetto restauro. La norma non riguarda tutti i beni culturali ma solo quelli che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale. L’obbiettivo è, come in varie altre norme similari, quello di mobilitare risorse private da investire nei beni culturali.

D.Lgs 08.01.2004, n. 1, pubblicato su G. U. n. 11 del 15.01.04

Sono stati approvate due norme che, direttamente o indirettamente, prevedono fonti di finanziamento o regimi patrimoniali per l’arte e i beni culturali. La prima è rappresentata dal D.Lgs 08.01.2004, n. 1, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.04 che prevede di trasformare in fondazione (con personalità giuridica di diritto privato) della società che gestisce la biennale di Venezia; l’altro è costituito dalla riforma della disciplina delle attività cinematografiche, operata con D.Lgs 22.01.2004, n. 28, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2004

Art.26, 27, 28, 29, 30, 31 del Decreto legge 30.09.2003

Gli art.26, 27, 28, 29, 30, 31 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria definitivamente approvata in data 18.12.2003, introducono rilevanti (e pericolose) novità in materia di dismissione di beni culturali: se fino ad oggi il problema era stato posto solo in relazione ai beni immobili dello Stato, con le novellate norme sarà possibile alienare beni sarà possibile eliminare i vicoli derivanti dalla loro tutela quali beni culturali sia a immobili che a mobili. Infatti viene assegnato alle Soprintendenze il compito di verificare la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico etnoantropologico di tutti i beni pubblici, e ciò sia d’ufficio, sia a richiesta di parte; nel secondo caso, la Soprintendenza dovrà, entro 120 giorni, svolgere l’accertamento, pena la eliminazione del vincolo e la conseguente perdita della qualità di bene culturale. La strada delle dismissioni troverà così facili e, per certi versi, casuali sviluppi, determinati dalla maggiore o minore capacità delle soprintendenze di svolgere le relative verifiche. Si riepilogano le norme più recenti: Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003); Decreto 17 aprile 2003 recante modifiche alle procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge n. 410/2001 (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003); legge 21 febbraio 2003, n. 27 di conversione del D.L. 24.12.2002, n.282: autorizzazione all'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, una serie di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato; legge 23 gennaio 2001, n.410 recante disposizioni in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare. Con decreto 23 gennaio 2003 (GU n. 104 del 7-5-2003) è stata dichiarato il notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dell'area comprendente la villa comunale e le zone ad est della stessa sita nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Si tratta di un'area territoriale di notevole importanza storico-paesaggistica in ragione degli interessati aspetti paesaggistici costituiti dall'ampia visuale sul mare Adriatico, dalla rigogliosa vegetazione che copre i declivi a levante del centro storico verso il mare, delle particolarita' naturali quali i calanchi, nonche' delle presenze architettoniche, quali la villa comunale ascrivibile alla fine dell'ottocento; inoltre nella zona sono presenti una serie di fontane archeologiche del periodo preromano e romano, una necropoli nella quale sono stati rinvenuti reperti di rilevante valore storico-artistico e i resti delle mura cittadine; Da notare che il provvedimento è stato assunto nonostante l’inerzia della Regione e degli ostacoli frapposti dal Comune di Atri che proponeva di ridurre l’area del vincolo. E’ stato approvato in data 27 marzo 2003 un accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, denominato “patto per l’arte contemporanea” L’accordo è in attuazione della legge della legge 23.02.2001, n. 29 ed è uno dei primi esempi concreti di attuazione dei principi di federalismo, sussidiarietà e coordinamento tra livelli territoriali e nazionale di governo, sanciti dalla riforma del titolo V della nostra Costituzione. Molto interessante che questo avvenga proprio per l’arte contemporanea.

Patto per l’arte contemporanea 27-3-2003

E’ stato approvato in data 27 marzo 2003 un accordo tra il Ministro per i beni e le attivita’ culturali, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunita’ montane, denominato ‘patto per l’arte contemporanea’ L’accordo e’ in attuazione della legge della legge 23.02.2001, n. 29 ed e’ uno dei primi esempi concreti di attuazione dei principi di federalismo, sussidiarieta’ e coordinamento tra livelli territoriali e nazionale di governo, sanciti dalla riforma del titolo V della nostra Costituzione.
Molto interessante che questo avvenga proprio per l’arte contemporanea.
Data l’importanza dell’accordo, anche a fronte della sporadicita’ delle iniziative e dei precedenti in materia si pubblica integralmente il testo: anche nella speranza che quanto ivi contenuto, sia, almeno in parte, effettivamente realizzato.

Legge 17 aprile 2003, n.81 pubblicata su G.U.R.I. n.91 del 18 aprile 2003

E’ stata approvata, con legge 17 aprile 2003, n.81 (G.U.R.I. n.91 del 18 aprile 2003), un’ampia delega al Governo per la riforma del sistema fiscale italiano. La delega stabilisce tra l’altro, quale criterio direttivo relativo all’imposta sul reddito, di comprendere, deduzioni in funzione di interventi per il no profit e in campo culturale; per quanto riguarda l’imposta sul valore aggiunto viene altresi’ previsto di escludere dalla base imponibile a carico del soggetto passivo, la quota di corrispettivo destinata al consumatore finale a finalita’ etiche. Per verificare se a questi principi corrispondera’ una puntuale normativa volta, tramite la leva fiscale, a favorire gli investimenti in materia di iniziative a favore dell’arte e dei beni culturali, occorrera’ attendere l’emanazione dei relativi decreti legislativi che dovra’ avvenire entro due anni dall’entrata in vigore della delega in commento.

Richieste di contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale

Entro il 30 giugno 2003 possono essere inoltrate al Ministero per i beni e le attivita’ culturali - Direzione generale per i beni librari Servizio IV (via dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma) le richieste di contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale istituiti dall’art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Sono disponibili risorse, nella misura di Euro 2.065.828,00 annui da assegnarsi su conforme parere di una apposita commissione di esperti


Atti normativi in materia di dismissione di patrimonio immobiliare pubblico

Poichè continuano ad essere emanati atti normativi in materia di dismissione di patrimonio immobiliare pubblico, si riepilogano le norme piu’ recenti: Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003); Decreto 17 aprile 2003 recante modifiche alle procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge n. 410/2001 (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003); legge 21 febbraio 2003, n. 27 di conversione del D.L. 24.12.2002, n.282: autorizzazione all’Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, una serie di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato; legge 23 gennaio 2001, n.410 recante disposizioni in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare.
Con decreto 23 gennaio 2003 (GU n. 104 del 7-5-2003) e’ stata dichiarato il notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dell’area comprendente la villa comunale e le zone ad est della stessa sita nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Si tratta di un’area territoriale di notevole importanza storico-paesaggistica in ragione degli interessati aspetti paesaggistici costituiti dall’ampia visuale sul mare Adriatico, dalla rigogliosa vegetazione che copre i declivi a levante del centro storico verso il mare, delle particolarita’ naturali quali i calanchi, nonche’ delle presenze architettoniche, quali la villa comunale ascrivibile alla fine dell’ottocento; inoltre nella zona sono presenti una serie di fontane archeologiche del periodo preromano e romano, una necropoli nella quale sono stati rinvenuti reperti di rilevante valore storico-artistico e i resti delle mura cittadine; Da notare che il provvedimento e’ stato assunto nonostante l’’nerzia della Regione e degli ostacoli frapposti dal Comune di Atri che proponeva di ridurre l’area del vincolo.

Decreto 13 febbraio 2003, pubblicato su G.U.R.I. n.82 del 8.4.2003

Con decreto 13 febbraio 2003, pubblicato su G.U.R.I. n.82 del 8.4.2003 l’avvocatura dello Stato e’ stata autorizzata ad assumere la difesa dell’Ente nazionale assistenza e previdenza pittori, scultori, musicisti, scrittori.

Decreto del direttore Generale del Dipartimento del Tesoro in data 23 marzo 2003 - pubblicato su G.U.R.I. n. 78 del 3 aprile 2003

Il direttore Generale del Dipartimento del Tesoro, con proprio decreto in data 23 marzo 2003 (G.U.R.I.n. 78 del 3 aprile 2003) ha stabilito le misure di accantonamento a carico delle fondazioni bancarie. L’accantonamento alla riserva obbligatoria e’ determinato nella misura del 20% della differenza tra l’avanzo dell’esercizio e l’eventuale destinazione di cui all’art. 2 del decreto legislativo n.153/1999; è anche possibile effettuare un ulteriore accantonamento alla riserva, finalizzato all’integrita’ del patrimonio e sono dettate specifiche indicazioni volte a dare priorita’ alla copertura di eventuali disavanzi pregressi. Si tratta di misure che hanno immediato rilievo per la cultura e per l’arte, atteso che le n.89 fondazioni bancarie esistenti hanno concesso finanziamenti al settore ‘arte, attività e beni culturali’ per euro 330.000.000,00. Tutto cio’ in attesa della riforma delle fondazioni (in discussione in Parlamento) attualmente regolate dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dal regolamento d’attuazione D.M. 2 agosto 2002, n. 217.

Decreto - pubblicato su G.U.R.I. n. 47 in data 26.02.03,

La Direzione generale per l’architettura e l’arte contemporanea del ministero per i beni e le attivita’ culturali partecipa ad un progetto europeo denominato DELTA e relativo allo sviluppo culturale territoriale. In relazione a cio’ sono state assegnate a tale direzione euro 687.621,06 di cui 550.096,85° carico della Commissione Europea ed euro 137.521,21 a carico del Governo Italiano. Cio’ ha reso necessario reperire, con decreto pubblicato su G.U.R.I. n. 47 in data 26.02.03, il relativo finanziamento.
Legge 17 aprile 2003, n. 82 - pubblicata su G.U.R.I. N.92 del 19.4.2003
Con legge 17 aprile 2003, n. 82 pubblicata su G.U.R.I. N.92 del 19.4.2003 e’ stata convertito in legge il D.L. 18 febbraio 2003, n. 24 che regola la materia dei contributi alle attivita’ di pubblico spettacolo. La legge abroga il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni e le Attivita’ Culturali 4 novembre 1999, n. 470 ed e’ interessante perche’, con un bizantinismo tutto italiano, evita di affrontare la nuova ripartizione di competenze sancita dal nuovo art. 117 della Costituzione. Infatti, essendo l’attività regolamentare di competenza delle Regioni e delle autonomie locali, la legge in questione stabilisce in modo apodittico che i criteri e le modalita’ di erogazione dei contributi alle attivita’ dello spettacolo e le aliquote di ripartizione, siano stabiliti annualmente con decreti del Ministro per i beni e le Attivita’ Culturali, non aventi natura regolamentare. Cio’ in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle Regioni, degli enti locali. In buona sostanza, questa norma si risolve nel chiamare ‘legge’ o ‘provvedimento amministrativo’ cio’ che propriamente e’ ‘atto regolamentare’, lasciando le competenze e gli aspetti sostanziali totalmente inalterati.


art. 13 della legge12.12.2002,n.273 - pubblicata su G.U.R.I. n.293 del 14.12.02.

Sono stati stanziati euro1.033.000 per il 2002 e 2.590.000 per il
2003 al fine di promuovere la tutela e la produzione di ceramiche artistiche
e di qualità. L'intervento è stabilito all'art. 13 della legge12.12.2002,
n.273, pubblicata su G.U.R.I. n.293 del 14 .12.02.. La materia è per il
resto regolata dalla legge 9 luglio 1990, n. 188.

legge 8.11.02, n.264

La legge 8.11.02, n.264 finanzia complessivamente euro 12.832.000,00
per il 2002 a favore di istituti museali e beni culturali nelle regioni
liguria, veneto, piemonte, lombardia, calabria, abruzzo. Il principale
finanziamento (euro 2.000.000,00) va al comune di Genova per la
realizzazione di eventi relativi al programma Genova capitale della cultura
2004; analogo finanziamento va al comune di Vibo Valentia per la costruzione
di un teatro. Il più importante contributo specifico ad un museo riguarda il
museo del mare di Capaci (euro 1.500.000,00).

D.M. 24 aprile 2002 pubblicato su G.U. n.231 del 2 ottobre 2002

    È stato adottato con D.M. 24 aprile 2002 pubblicato su G.U. n.231 del 2 ottobre 2002 il piano per l’arte contemporanea previsto dall’art.3 della legge 23 febbraio 2001, n.29. Il piano riconosce che nel patrimonio pubblico italiano l’arte contemporanea occupa un posto marginale, che le collezioni pubbliche sono lacunose e che gli acquisti sono il frutto di iniziative sporadiche; occorre percio’ avviare un’’nversione di tendenza creando per l’arte contemporanea spazi nuovi, ampliando quelli esistenti e facendo crescere in modo regolare e programmato il patrimonio pubblico. Per tale motivo la legge 29/2001 citata, ha autorizzato la spesa di 10 miliardi di vecchie lire. La spesa riguardera’ opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, archivi di artisti, di collezionisti, di galleristi. Saranno ammesse anche committenze ad hoc e premi; le acquisizioni riguarderanno prima di tutto le lacune esistenti nella collezione della galleria nazionale d’arte moderna, ma saranno finanziabili anche proposte di acquisizioni di musei e gallerie di proprieta’ di regioni ed enti locali. L’obbiettivo e’ quello di creare una rete di centri d’eccellenza della quale facciano parte i musei del territorio nazionale che si occupano d’arte contemporanea. I finanziamenti saranno infine utilizzati per organizzare la seconda edizione del premio per la giovane arte italiana. Questo importante provvedimento e’ nel solco della citata legge 23 febbraio 2001, n.29 e della legge 12 luglio 1999, n.237che ha istituito il centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, norme le quali, per la prima volta in Italia da quando esiste, hanno introdotto il tema dell’arte contemporanea.

D.M. 4 settembre 2002 pubblicato su G.U. n.241 del 14 ottobre 2002

    È stato adottato con D.M. 24 aprile 2002 pubblicato su G.U. n.231 del 2 ottobre 2002 il piano per l’arte contemporanea previsto dall’art.3 della legge 23 febbraio 2001, n.29. Il piano riconosce che nel patrimonio pubblico italiano l’arte contemporanea occupa un posto marginale, che le collezioni pubbliche sono lacunose e che gli acquisti sono il frutto di iniziative sporadiche; occorre percio’ avviare un’’nversione di tendenza creando per l’arte contemporanea spazi nuovi, ampliando quelli esistenti e facendo crescere in modo regolare e programmato il patrimonio pubblico. Per tale motivo la legge 29/2001 citata, ha autorizzato la spesa di 10 miliardi di vecchie lire. La spesa riguardera’ opere di artisti viventi o la cui esecuzione risalga a meno di 50 anni, archivi di artisti, di collezionisti, di galleristi. Saranno ammesse anche committenze ad hoc e premi; le acquisizioni riguarderanno prima di tutto le lacune esistenti nella collezione della galleria nazionale d’arte moderna, ma saranno finanziabili anche proposte di acquisizioni di musei e gallerie di proprieta’ di regioni ed enti locali. L’obbiettivo e’ quello di creare una rete di centri d’eccellenza della quale facciano parte i musei del territorio nazionale che si occupano d’arte contemporanea. I finanziamenti saranno infine utilizzati per organizzare la seconda edizione del premio per la giovane arte italiana. Questo importante provvedimento e’ nel solco della citata legge 23 febbraio 2001, n.29 e della legge 12 luglio 1999, n.237che ha istituito il centro per la documentazione e valorizzazione delle arti contemporanee, norme le quali, per la prima volta in Italia da quando esiste, hanno introdotto il tema dell’arte contemporanea.

 

 

 

 

 

 
 
   




Tutto il materiale in questo sito è copyright 1995-2002 Rigel Engineering Srl
marchi registrati e depositati in Italia
E' vietata la riproduzione anche parziale. Tutti i marchi citati sono copyright dei rispettivi proprietari.