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contributi, risorse,
investimenti, erogazioni per l'arte
D.L. 14.03.2005, convertito con legge 14.05.2005, n. 80
Il D.L. 14.03.2005, convertito con legge 14.05.2005, n. 80, ha introdotto la possibilità per le persone fisiche di erogare liberalità in denaro o in natura in favore di associazioni e fondazioni aventi per oggetto statutario la tutela, promozione, e valorizzazione di beni d’interesse artistico, con deduzione del reddito complessivo dichiarato fino all’ammontare di 70.000,00 euro. Tale norma apre anche alle persone fisiche la facoltà di deduzione dal reddito già introdotta nel nostro ordinamento per i redditi d’impresa.
D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173
È stato emanato il D.P.R. 8 giugno 2004, n. 173, con il quale il Ministero per i beni e le attività culturali si è dato un nuovo assetto e, in questo quadro, si è dotato di Direzioni regionali per i beni culturali e il paesaggio. Si tratta di un’idea risalente a proposte già avanzate negli anni 70 e poi accantonate, anche per le critiche degli studiosi. Il fine è quello di predisporsi alla cura dei rapporti tra il ministero e le regioni in modo da dotarsi in sede decentrata di strutture autorevoli e capaci di interloquire con le istituzioni regionali e locali,. Risulta dunque evidente la finalità politica di questa nuova istituzione; i nuovi spazi normativi e gestionali a favore di regioni ed enti locali, impongono al ministero di dotarsi di un presidio regionale dotato di competenze ed autorevolezza, quasi a trincea a fronte delle spinte regionaliste.
Modificate le norme relative ai biglietti d’ingresso a monumenti e musei: il Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali n. 222 del 28 settembre 2005 ha attribuito, in linea generale, alle direzioni regionali per i beni culturali la competenza in materia. Questi possono affidare a soggetti anche privati la concessione del servizio di biglietteria con il diritto di introitare come corrispettivo al massimo il 30% dell’entrata totale. I concessionari saranno scelti tramite affidamento secondo le norme in materia di appalti di servizi: in questo modo al servizio di biglietteria non si dovrebbero applicare le norme speciali relative ai servizi aggiuntivi di cui all’art. 117 del codice dei beni culturali.Sono anche previste procedure telematiche di vendita biglietti.
Art. 1, commi 303, 304, 305 legge finanziaria 2005
La legge finanziaria 2005 contiene all’art. 1, commi 303, 304, 305, una nuova procedura di concessione a privati di beni culturali di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali: la novità consiste nel fatto che i privati possono eseguire interventi di restauro, previo accordo con l’ente proprietario, in modo da poter detrarre dal canone di concessione le spese sostenute dal concessionario per il suddetto restauro. La norma non riguarda tutti i beni culturali ma solo quelli che saranno individuati da un apposito decreto ministeriale. L’obbiettivo è, come in varie altre norme similari, quello di mobilitare risorse private da investire nei beni culturali.
D.Lgs 08.01.2004, n. 1, pubblicato su G. U. n. 11 del 15.01.04
Sono stati approvate due norme che, direttamente o indirettamente, prevedono fonti di finanziamento o regimi patrimoniali per l’arte e i beni culturali. La prima è rappresentata dal D.Lgs 08.01.2004, n. 1, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15.01.04 che prevede di trasformare in fondazione (con personalità giuridica di diritto privato) della società che gestisce la biennale di Venezia; l’altro è costituito dalla riforma della disciplina delle attività cinematografiche, operata con D.Lgs 22.01.2004, n. 28, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 29 del 05.02.2004
Art.26, 27, 28, 29, 30, 31 del Decreto legge 30.09.2003
Gli art.26, 27, 28, 29, 30, 31 del Decreto legge 30.09.2003 collegato alla legge finanziaria definitivamente approvata in data 18.12.2003, introducono rilevanti (e pericolose) novità in materia di dismissione di beni culturali: se fino ad oggi il problema era stato posto solo in relazione ai beni immobili dello Stato, con le novellate norme sarà possibile alienare beni sarà possibile eliminare i vicoli derivanti dalla loro tutela quali beni culturali sia a immobili che a mobili. Infatti viene assegnato alle Soprintendenze il compito di verificare la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico etnoantropologico di tutti i beni pubblici, e ciò sia d’ufficio, sia a richiesta di parte; nel secondo caso, la Soprintendenza dovrà, entro 120 giorni, svolgere l’accertamento, pena la eliminazione del vincolo e la conseguente perdita della qualità di bene culturale.
La strada delle dismissioni troverà così facili e, per certi versi, casuali sviluppi, determinati dalla maggiore o minore capacità delle soprintendenze di svolgere le relative verifiche.
Si riepilogano le norme più recenti: Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 102 recante disposizioni urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del patrimonio immobiliare pubblico (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003); Decreto 17 aprile 2003 recante modifiche alle procedure di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge n. 410/2001 (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003); legge 21 febbraio 2003, n. 27 di conversione del D.L. 24.12.2002, n.282: autorizzazione all'Agenzia del demanio a vendere a trattativa privata, anche in blocco, una serie di beni immobili appartenenti al patrimonio dello Stato; legge 23 gennaio 2001, n.410 recante disposizioni in materia di privatizzazione del patrimonio immobiliare.
Con decreto 23 gennaio 2003 (GU n. 104 del 7-5-2003) è stata dichiarato il notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, dell'area comprendente la villa comunale e le zone ad est della stessa sita nel comune di Atri, in provincia di Teramo. Si tratta di un'area territoriale di notevole importanza storico-paesaggistica in ragione degli interessati aspetti paesaggistici costituiti dall'ampia visuale sul mare Adriatico, dalla rigogliosa vegetazione che copre i declivi a levante del centro storico verso il mare, delle particolarita' naturali quali i calanchi, nonche' delle presenze architettoniche, quali la villa comunale ascrivibile alla fine dell'ottocento; inoltre nella zona sono presenti una serie di fontane archeologiche del periodo preromano e romano, una necropoli nella quale sono stati rinvenuti reperti di rilevante valore storico-artistico e i resti delle mura cittadine; Da notare che il provvedimento è stato assunto nonostante l’inerzia della Regione e degli ostacoli frapposti dal Comune di Atri che proponeva di ridurre l’area del vincolo.
E’ stato approvato in data 27 marzo 2003 un accordo tra il Ministro per i beni e le attività culturali, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane, denominato “patto per l’arte contemporanea” L’accordo è in attuazione della legge della legge 23.02.2001, n. 29 ed è uno dei primi esempi concreti di attuazione dei principi di federalismo, sussidiarietà e coordinamento tra livelli territoriali e nazionale di governo, sanciti dalla riforma del titolo V della nostra Costituzione.
Molto interessante che questo avvenga proprio per l’arte contemporanea.
Patto
per larte contemporanea 27-3-2003
E stato approvato in data 27
marzo 2003 un accordo tra il Ministro per i beni e le attivita
culturali, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunita
montane, denominato patto per larte contemporanea
Laccordo e in attuazione della legge della legge
23.02.2001, n. 29 ed e uno dei primi esempi concreti
di attuazione dei principi di federalismo, sussidiarieta
e coordinamento tra livelli territoriali e nazionale di
governo, sanciti dalla riforma del titolo V della nostra
Costituzione.
Molto interessante che questo avvenga proprio per larte
contemporanea.
Data limportanza dellaccordo, anche a fronte
della sporadicita delle iniziative e dei precedenti
in materia si pubblica integralmente il testo: anche nella
speranza che quanto ivi contenuto, sia, almeno in parte,
effettivamente realizzato.
Legge
17 aprile 2003, n.81 pubblicata su G.U.R.I. n.91 del 18 aprile
2003
E stata approvata, con legge 17 aprile
2003, n.81 (G.U.R.I. n.91 del 18 aprile 2003), unampia
delega al Governo per la riforma del sistema fiscale italiano.
La delega stabilisce tra laltro, quale criterio direttivo
relativo allimposta sul reddito, di comprendere, deduzioni
in funzione di interventi per il no profit e in campo culturale;
per quanto riguarda limposta sul valore aggiunto viene
altresi previsto di escludere dalla base imponibile
a carico del soggetto passivo, la quota di corrispettivo
destinata al consumatore finale a finalita etiche.
Per verificare se a questi principi corrispondera
una puntuale normativa volta, tramite la leva fiscale, a
favorire gli investimenti in materia di iniziative a favore
dellarte e dei beni culturali, occorrera attendere
lemanazione dei relativi decreti legislativi che dovra
avvenire entro due anni dallentrata in vigore della
delega in commento.
Richieste
di contributi alle pubblicazioni periodiche di elevato valore
culturale
Entro il 30 giugno 2003 possono essere
inoltrate al Ministero per i beni e le attivita culturali
- Direzione generale per i beni librari Servizio IV (via
dell'Umilta' n. 33 - 00187 Roma) le richieste di contributi
alle pubblicazioni periodiche di elevato valore culturale
istituiti dallart. 25 della legge 5 agosto 1981, n.
416, e confermati in via permanente dall'art. 18 della legge
25 febbraio 1987, n. 67. Sono disponibili risorse, nella
misura di Euro 2.065.828,00 annui da assegnarsi su conforme
parere di una apposita commissione di esperti
Atti normativi
in materia di dismissione di patrimonio immobiliare pubblico
Poichè continuano ad essere
emanati atti normativi in materia di dismissione di patrimonio
immobiliare pubblico, si riepilogano le norme piu
recenti: Decreto-Legge 9 maggio 2003, n. 102 recante disposizioni
urgenti in materia di valorizzazione e privatizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003);
Decreto 17 aprile 2003 recante modifiche alle procedure
di vendita degli immobili trasferiti ai sensi della legge
n. 410/2001 (G.U.R.I. n.108 del 12.05.2003); legge 21 febbraio
2003, n. 27 di conversione del D.L. 24.12.2002, n.282: autorizzazione
allAgenzia del demanio a vendere a trattativa privata,
anche in blocco, una serie di beni immobili appartenenti
al patrimonio dello Stato; legge 23 gennaio 2001, n.410
recante disposizioni in materia di privatizzazione del patrimonio
immobiliare.
Con decreto 23 gennaio 2003 (GU n. 104 del 7-5-2003) e
stata dichiarato il notevole interesse pubblico ai sensi
dellart. 144 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490, dellarea comprendente la villa comunale e
le zone ad est della stessa sita nel comune di Atri, in
provincia di Teramo. Si tratta di unarea territoriale
di notevole importanza storico-paesaggistica in ragione
degli interessati aspetti paesaggistici costituiti dallampia
visuale sul mare Adriatico, dalla rigogliosa vegetazione
che copre i declivi a levante del centro storico verso il
mare, delle particolarita naturali quali i calanchi,
nonche delle presenze architettoniche, quali la villa
comunale ascrivibile alla fine dellottocento; inoltre
nella zona sono presenti una serie di fontane archeologiche
del periodo preromano e romano, una necropoli nella quale
sono stati rinvenuti reperti di rilevante valore storico-artistico
e i resti delle mura cittadine; Da notare che il provvedimento
e stato assunto nonostante lnerzia della
Regione e degli ostacoli frapposti dal Comune di Atri che
proponeva di ridurre larea del vincolo.
Decreto
13 febbraio 2003, pubblicato su G.U.R.I. n.82 del 8.4.2003
Con decreto 13 febbraio 2003, pubblicato
su G.U.R.I. n.82 del 8.4.2003 lavvocatura dello Stato
e stata autorizzata ad assumere la difesa dellEnte
nazionale assistenza e previdenza pittori, scultori, musicisti,
scrittori.
Decreto
del direttore Generale del Dipartimento del Tesoro in data
23 marzo 2003 - pubblicato su G.U.R.I. n. 78 del 3 aprile
2003
Il direttore Generale del Dipartimento
del Tesoro, con proprio decreto in data 23 marzo 2003 (G.U.R.I.n.
78 del 3 aprile 2003) ha stabilito le misure di accantonamento
a carico delle fondazioni bancarie. Laccantonamento
alla riserva obbligatoria e determinato nella misura
del 20% della differenza tra lavanzo dellesercizio
e leventuale destinazione di cui allart. 2 del
decreto legislativo n.153/1999; è anche possibile
effettuare un ulteriore accantonamento alla riserva, finalizzato
allintegrita del patrimonio e sono dettate specifiche
indicazioni volte a dare priorita alla copertura di
eventuali disavanzi pregressi. Si tratta di misure che hanno
immediato rilievo per la cultura e per larte, atteso
che le n.89 fondazioni bancarie esistenti hanno concesso
finanziamenti al settore arte, attività e beni
culturali per euro 330.000.000,00. Tutto cio
in attesa della riforma delle fondazioni (in discussione
in Parlamento) attualmente regolate dalla legge 28 dicembre
2001, n. 448 e dal regolamento dattuazione D.M. 2
agosto 2002, n. 217.
Decreto
- pubblicato su G.U.R.I. n. 47 in data 26.02.03,
La Direzione generale per larchitettura
e larte contemporanea del ministero per i beni e le
attivita culturali partecipa ad un progetto europeo
denominato DELTA e relativo allo sviluppo culturale territoriale.
In relazione a cio sono state assegnate a tale direzione
euro 687.621,06 di cui 550.096,85° carico della Commissione
Europea ed euro 137.521,21 a carico del Governo Italiano.
Cio ha reso necessario reperire, con decreto pubblicato
su G.U.R.I. n. 47 in data 26.02.03, il relativo finanziamento.
Legge 17 aprile 2003, n. 82 - pubblicata su G.U.R.I. N.92
del 19.4.2003
Con legge 17 aprile 2003, n. 82 pubblicata su G.U.R.I. N.92
del 19.4.2003 e stata convertito in legge il D.L.
18 febbraio 2003, n. 24 che regola la materia dei contributi
alle attivita di pubblico spettacolo. La legge abroga
il regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni
e le Attivita Culturali 4 novembre 1999, n. 470 ed
e interessante perche, con un bizantinismo tutto
italiano, evita di affrontare la nuova ripartizione di competenze
sancita dal nuovo art. 117 della Costituzione. Infatti,
essendo lattività regolamentare di competenza
delle Regioni e delle autonomie locali, la legge in questione
stabilisce in modo apodittico che i criteri e le modalita
di erogazione dei contributi alle attivita dello spettacolo
e le aliquote di ripartizione, siano stabiliti annualmente
con decreti del Ministro per i beni e le Attivita
Culturali, non aventi natura regolamentare. Cio in
attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali
di cui allarticolo 117 della Costituzione fissi i
criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle Regioni,
degli enti locali. In buona sostanza, questa norma si risolve
nel chiamare legge o provvedimento amministrativo
cio che propriamente e atto regolamentare,
lasciando le competenze e gli aspetti sostanziali totalmente
inalterati.
art.
13 della legge12.12.2002,n.273 - pubblicata su G.U.R.I. n.293
del 14.12.02.
Sono stati stanziati euro1.033.000
per il 2002 e 2.590.000 per il
2003 al fine di promuovere la tutela e la produzione di
ceramiche artistiche
e di qualità. L'intervento è stabilito all'art.
13 della legge12.12.2002,
n.273, pubblicata su G.U.R.I. n.293 del 14 .12.02.. La materia
è per il
resto regolata dalla legge 9 luglio 1990, n. 188.
legge
8.11.02, n.264
La legge 8.11.02, n.264 finanzia
complessivamente euro 12.832.000,00
per il 2002 a favore di istituti museali e beni culturali
nelle regioni
liguria, veneto, piemonte, lombardia, calabria, abruzzo.
Il principale
finanziamento (euro 2.000.000,00) va al comune di Genova
per la
realizzazione di eventi relativi al programma Genova capitale
della cultura
2004; analogo finanziamento va al comune di Vibo Valentia
per la costruzione
di un teatro. Il più importante contributo specifico
ad un museo riguarda il
museo del mare di Capaci (euro 1.500.000,00).
D.M. 24
aprile 2002 pubblicato su G.U. n.231 del 2 ottobre 2002
È stato adottato con D.M. 24 aprile
2002 pubblicato su G.U. n.231 del 2 ottobre 2002 il piano
per larte contemporanea previsto dallart.3 della
legge 23 febbraio 2001, n.29. Il piano riconosce che nel patrimonio
pubblico italiano larte contemporanea occupa un posto
marginale, che le collezioni pubbliche sono lacunose e che
gli acquisti sono il frutto di iniziative sporadiche; occorre
percio avviare unnversione di tendenza creando
per larte contemporanea spazi nuovi, ampliando quelli
esistenti e facendo crescere in modo regolare e programmato
il patrimonio pubblico. Per tale motivo la legge 29/2001 citata,
ha autorizzato la spesa di 10 miliardi di vecchie lire. La
spesa riguardera opere di artisti viventi o la cui esecuzione
risalga a meno di 50 anni, archivi di artisti, di collezionisti,
di galleristi. Saranno ammesse anche committenze ad hoc e
premi; le acquisizioni riguarderanno prima di tutto le lacune
esistenti nella collezione della galleria nazionale darte
moderna, ma saranno finanziabili anche proposte di acquisizioni
di musei e gallerie di proprieta di regioni ed enti
locali. Lobbiettivo e quello di creare una rete
di centri deccellenza della quale facciano parte i musei
del territorio nazionale che si occupano darte contemporanea.
I finanziamenti saranno infine utilizzati per organizzare
la seconda edizione del premio per la giovane arte italiana.
Questo importante provvedimento e nel solco della citata
legge 23 febbraio 2001, n.29 e della legge 12 luglio 1999,
n.237che ha istituito il centro per la documentazione e valorizzazione
delle arti contemporanee, norme le quali, per la prima volta
in Italia da quando esiste, hanno introdotto il tema dellarte
contemporanea.
D.M. 4
settembre 2002 pubblicato su G.U. n.241 del 14 ottobre 2002
È stato adottato con D.M. 24 aprile
2002 pubblicato su G.U. n.231 del 2 ottobre 2002 il piano
per larte contemporanea previsto dallart.3 della
legge 23 febbraio 2001, n.29. Il piano riconosce che nel patrimonio
pubblico italiano larte contemporanea occupa un posto
marginale, che le collezioni pubbliche sono lacunose e che
gli acquisti sono il frutto di iniziative sporadiche; occorre
percio avviare unnversione di tendenza creando
per larte contemporanea spazi nuovi, ampliando quelli
esistenti e facendo crescere in modo regolare e programmato
il patrimonio pubblico. Per tale motivo la legge 29/2001 citata,
ha autorizzato la spesa di 10 miliardi di vecchie lire. La
spesa riguardera opere di artisti viventi o la cui esecuzione
risalga a meno di 50 anni, archivi di artisti, di collezionisti,
di galleristi. Saranno ammesse anche committenze ad hoc e
premi; le acquisizioni riguarderanno prima di tutto le lacune
esistenti nella collezione della galleria nazionale darte
moderna, ma saranno finanziabili anche proposte di acquisizioni
di musei e gallerie di proprieta di regioni ed enti
locali. Lobbiettivo e quello di creare una rete
di centri deccellenza della quale facciano parte i musei
del territorio nazionale che si occupano darte contemporanea.
I finanziamenti saranno infine utilizzati per organizzare
la seconda edizione del premio per la giovane arte italiana.
Questo importante provvedimento e nel solco della citata
legge 23 febbraio 2001, n.29 e della legge 12 luglio 1999,
n.237che ha istituito il centro per la documentazione e valorizzazione
delle arti contemporanee, norme le quali, per la prima volta
in Italia da quando esiste, hanno introdotto il tema dellarte
contemporanea.
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