che per perseguire un'efficace
politica dell'arte contemporanea, capace di garantire in tempi
brevi un rilancio complessivo del sistema nazionale, e
necessario anzitutto un approccio integrato da parte delle
amministrazioni pubbliche competenti, anche per consentire
una migliore collaborazione con il settore privato;
che un simile approccio richiede la definizione di
obiettivi nazionali e di azioni prioritarie finalizzate al
loro conseguimento, per assicurare la congruenza degli interventi
e l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, ferma restando
l'autonomia di scelta delle singole amministrazioni;
che a tal fine occorre far leva anzitutto sugli strumenti
di programmazione e pianificazione previsti dalla normativa
vigente, con particolare riferimento a quelli della programmazione
negoziata;
che pertanto e' necessaria una piu' stretta collaborazione
in materia d'arte contemporanea fra il Ministero per i beni
e le attivita' culturali, le regioni, le province autonome
e gli enti locali;
Considerato:
che la collaborazione tra il
Ministero, le regioni e le province autonome e gli enti locali,
finalizzata all'incremento del patrimonio pubblico, deve comunque
inquadrarsi in un accordo piu' ampio, relativo anche alle
attivita' di promozione e valorizzazione, come auspicato dal
documento della Conferenza delle regioni e delle province
autonome in materia di beni culturali del 24 ottobre 2001,
nel quale si richiede un'intesa specifica con il Ministero
nel campo dell'arte contemporanea;
che gli obiettivi e le modalita'
di tale collaborazione dovranno essere resi coerenti con la
competenza legislativa delle regioni in materia di "valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione
di attivita' culturali";
che le regioni, le province autonome
e gli enti locali promuovono, valorizzano ed incrementano
il patrimonio pubblico d'arte contemporanea nei rispettivi
territori, in coerenza con i rispettivi statuti e le leggi,
attraverso l'operato di musei e centri espositivi, manifestazioni
periodiche, fiere, premi, ecc;
che la legge 23 febbraio 2001,
n. 29 "Nuove disposizioni in materia di interventi per
i beni e le attivita' culturali" all'art. 3 prevede,
da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali,
la predisposizione del Piano per l'arte contemporanea, con
una dotazione annua di Euro 5.164.569,00 (L. 10 miliardi)
dal 2002, la cui finalita' e' l'incremento del patrimonio
pubblico d'arte contemporanea;
che il Piano per l'arte contemporanea
e' stato adottato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali
con decreto del 24 aprile 2002;
Tutto cio' premesso e considerato, si conviene quanto segue:
1. Le parti collaboreranno per
la promozione dell'arte contemporanea e per l'incremento del
patrimonio pubblico in questo settore, nel rispetto delle
seguenti finalita':
individuare obiettivi e azioni prioritarie che permettano
di conseguire, nel triennio 2002-2004, un significativo sviluppo
del settore in Italia, anche con riferimento alla sua promozione
internazionale, ferme restando le competenze del Ministero
degli affari esteri;
definire standard, linee guida
e manuali di buona pratica volti a garantire la qualita',
la congruenza e la capacita' di valutazione degli interventi,
tenendo anche conto dell'atto d'indirizzo sui criteri tecnico-scientifici
e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei (art.
150, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112),
elaborati dal gruppo di lavoro (decreto ministeriale 25 luglio
2000);
assicurare la coerenza con gli
obiettivi, le azioni e gli standard sopra indicati degli interventi
previsti dalle diverse forme di programmazione negoziata che
coinvolgono il Ministero, le regioni e le province autonome
e gli enti locali;
promuovere lo scambio e la condivisione
di dati nonche' l'elaborazione di studi, ricerche e analisi
propedeutici alla soluzione di problemi giuridici, organizzativi
e gestionali tipici del sistema dell'arte contemporanea;
favorire la creazione di reti e di altre forme di cooperazione
fra i diversi soggetti attivi nel settore dell'arte contemporanea
in ambito nazionale e comunitario;
potenziare l'immagine di un territorio
che coniuga la civilta' attuale con la tradizione culturale
del passato nella continuita' del sostegno alle sue espressioni
artistiche;
promuovere e diffondere, anche
nel settore scolastico, un'adeguata conoscenza della ricerca
dell'arte contemporanea.
2. In materia di incremento del
patrimonio pubblico d'arte contemporanea, la collaborazione
vertera' sulle tematiche seguenti:
estensione dal 2003 del Piano
per l'arte contemporanea all'intero ambito del patrimonio
pubblico, prevedendo la possibilita' di partecipazione anche
finanziaria delle regioni e delle province autonome e degli
enti locali;
individuazione a tal fine di una
rete di musei ed altri istituti comunque d'interesse culturale,
definibili come centri d'eccellenza cui destinare le risorse
del piano, attraverso il monitoraggio congiunto della situazione
esistente e la definizione comune di parametri di qualita'
in base ai quali operare la selezione;
identificazione di altri spazi
e luoghi d'eccellenza architettonica ed urbanistica per i
quali gli enti perseguono una politica di acquisizione ed
esposizione d'arte contemporanea avente caratteristica di
qualita', consistenza e continuita', non limitatamente all'applicazione
della legge 29 luglio 1949, n. 717, "Norme per l'arte
negli edifici pubblici";
ricognizione, catalogazione, costituzione
e condivisione di banche dati in materia di patrimonio d'arte
contemporanea, in armonia con quanto disposto dall'Accordo
approvato dalla Conferenza Stato-regioni del 1° febbraio
2001, in attuazione all'art. 149, comma 4, lettera e) del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; nuovi modelli di
gestione dei musei e degli spazi dedicati all'arte contemporanea;
interventi di committenza legati
all'applicazione della legge 29 luglio 1949, n. 717 "Norme
per l'arte negli edifici pubblici";
3. In materia di promozione dell'arte
contemporanea, la collaborazione vertera' in particolare su:
individuazione di una rete di
centri d'eccellenza per la promozione dell'arte contemporanea,
da selezionare in base a criteri condivisi di qualita' e rilevanza;
nuovi modelli di gestione dei
centri per la promozione dell'arte contemporanea;
ricognizione, catalogazione costituzione
e/o condivisione di banche dati in materia di manifestazioni
d'arte contemporanea;
forme di coordinamento relative alle manifestazioni di rilievo
nazionale, quali rassegne espositive periodiche o mostre di
particolare impegno, premi, fiere, etc;
forme di collaborazione in materia
di azioni educative, diffusione, comunicazione e informazione
sull'arte contemporanea in Italia;
attivita' di sostegno alla creazione artistica, anche con
la finalita' di promuovere le opere dei giovani artisti;
proposte di iniziative per la promozione dell'arte contemporanea
italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero
degli affari esteri;
definizione di linee guida che
facilitino, nel settore specifico, l'attivita' di programmazione
e valutazione; aspetti di competenza delle parti in materia
di mercato
dell'arte.
4. Il Ministero per i beni e le
attivita' culturali si impegna:
a progettare con le regioni e
le province autonome i modelli, le metodologie di implementazione
e gli strumenti di programmazione, bilancio e controllo per
la realizzazione del progetto;
a mettere a disposizione, compatibilmente
con le disponibilita' di bilancio, le competenze e le risorse
necessarie per la definizione e la messa in opera delle attivita'
oggetto del presente accordo.
5. Le regioni e le province autonome
si impegnano, ciascuna secondo le rispettive leggi e gli ordinamenti
rispettivi:
a progettare con il Ministero
per i beni e le attivita' culturali i modelli, le metodologie
di implementazione e gli strumenti di programmazione, bilancio
e controllo per larealizzazione del progetto;
a mettere a disposizione, compatibilmente
con le disponibilita' di bilancio, le competenze e le risorse
necessarie per la definizione e la messa in opera delle attivita'
oggetto del presente accordo.
6. La Conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, l'ANCI, l'UPI e l'UNCEM
si impegnano:
a promuovere la partecipazione
attiva delle regioni e delle province autonome e degli enti
locali all'attuazione delle attivita' previste dal presente
patto e a promuovere la partecipazione degli istituti culturali
e degli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo
dell'arte contemporanea.
7. Le regioni, l'ANCI, l'UPI e
l'UNCEM convengono che le azioni conseguenti al presente atto,
ove fatte proprie da ciascuna regione e provincia autonoma
secondo i rispettivi statuti, leggi e ordinamenti possano
essere oggetto dell'attivita' delle commissioni per i beni
e le attivita' culturali di cui al decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, articoli 154, 155 e si espletino, ove
ritenuto possibile ed opportuno, con strumenti di programmazione
negoziata di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art.
2, comma 203.
8. Per facilitare e verificare
l'attuazione del presente accordo, si prevede la costituzione
di un comitato guida, composto dai seguenti membri:
il direttore generale per l'architettura
e l'arte contemporanea, il direttore del Servizio arte contemporanea
della stessa direzione, il soprintendente alla Galleria nazionale
d'arte moderna e contemporanea, tre esperti di settore nominati
dal Ministero per i beni e le attivita' culturali;
tre dirigenti in servizio delle
regioni e delle province autonome, tre esperti di settore
nominati dalla Conferenza unificata.
9. Il comitato avra' i seguenti
compiti:
orientamento e supervisione dell'intesa;
definizione, anche mediante l'acquisizione
del parere del consiglio per i beni culturali ed ambientali,
degli obiettivi e degli indirizzi;
definizione dei criteri e dei
parametri d'applicazione ed attuazione;
monitoraggio e valutazione dei
risultati.
Il comitato puo' costituire gruppi di lavoro su tematiche
specifiche.
10. Il Ministero per i beni e
le attivita' culturali puo' stipulare accordi con singole
regioni e province autonome per progetti specifici. La Conferenza
unificata comunichera', entro quindici giorni dalla conclusione
del presente accordo, i nominativi dei propri rappresentanti
nel comitato.
Antonio Bertelli